Nel matrimonio, sono le distanze a definire quanto si riesce ad essere felici. Se non si sanno tenere le giuste distanze quando serve, si rischia di vivere dopo distanze maggiori e non solo temporanee.
Al di là delle massime filosofeggianti, divorzi (di cui abbiamo già parlato qui) e separazioni sono molto frequenti al giorno d’oggi, e in alcuni casi la separazione può anche rappresentare una strada obbligata verso una vita migliore e più serena per entrambi i coniugi, e a volte anche per i figli.
In particolar modo, la separazione consensuale può essere un modo particolarmente civile di gestire la fine della vita di coppia, e costituire l’inizio di un percorso che potrà portare al divorzio in maniera rispettosa e non traumatica per nessuno dei soggetti coinvolti.
Come la parola stessa dice, si parla di separazione consensuale quando derivi dalla comune volontà dei coniugi, che decideranno anche di comune accordo come gestire tutta una serie di aspetti legati alla vita matrimoniale:
Tale accordo andrà ovviamente redatto in forma scritta, a garanzia delle parti e di soggetti terzi, e va omologato da un decreto del Tribunale che ne accerti la liceità.
Il decreto di omologa, e la separazione in generale, non fanno cessare gli effetti del matrimonio, ma ne causano una attenuazione (viene ad esempio meno il regime di convivenza).
La procedura si basa su quanto previsto dall’Art.711 c.p.c. . I coniugi presentano un ricorso per separazione al Tribunale competente territorialmente, e vengono convocati, appena possibile, per una udienza davanti al Presidente del Tribunale, che provvederà a sentirli e ad espletare il tentativo di riconciliazione. Se questo non dovesse andare a buon esito, vengono acquisiti a verbale gli accordi per la separazione e se non vi sono motivi di illegittimità o di contrasto con l’interesse degli eventuali figli, viene trasmesso il verbale al Pubblico Ministero per un ulteriore parere. Se il parere è positivo, il verbale va al Collegio del Tribunale che verifica nuovamente liceità e conformità degli accordi agli interessi della prole. Se tale verifica non rileva motivi ostativi, si procede al decreto di omologazione della separazione. Tutta questa procedura viene sbrigata, generalmente, entro 90 giorni, salvo rimandi al Presidente del Tribunale per esistenza dei citati motivi ostativi all’omolagazione degli accordi.
La normativa italiana, dalla fine del 2014, anche per alleggerire i carichi di lavoro dei Tribunali e sveltire le procedure, ha previsto la possibilità della separazione consensuale con negoziazione assistita. I coniugi possono redarre un accordo di separazione con l’assistenza di un avvocato (o dei rispettivi avvocati), che se ne fa garante. Se vi sono figli minori, o maggiorenni non autosufficienti (economicamente o per disabilità), l’accrodo viene trasmesso dall’Avvocato al Pubblico Ministero, che deve rilasciare un nulla osta. Dopo di che, l’avvocato provvede all’iscrizione dell’accordo presso l’anagrafe di stato civile.
Dal 2015, in assenza di prole, i coniugi possono anche redarre autonomamente gli accordi, senza assistenza di un avvocato e formalizzarli direttamente in Comune presso l’ufficiale di stato civile che ne fa apposita annotazione.
Se i coniugi provvedono autonomamente a presentare gli accordi di separazione in Comune, l’unica spesa sarà una marca da bollo da 16 euro.
Per la negoziazione assistita si aggiungerà il compenso per l’avvocato, che parte da circa 600 euro e cresce in base alla complessità degli accordi da formalizzare.
Se si procede a separazione consensuale con ricorso in Tribunale, si aggiunge il contributo unificato di 43 euro.
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