Il bollo auto, o più propriamente la Tassa Automobilistica Regionale, è un tributo a base locale e a beneficio delle Regioni che grava su autoveicoli e motoveicoli immatricolati in Italia.
Il bollo auto è stato istituito con il D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 ("Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche") e nel tempo modificato cambiando in particolare i criteri di calcolo dello stesso, oltre a prevedere con maggior precisione (visto l’evolversi delle forme contrattuali esistenti nel settore automobilistico) quali soggetti sono tenuti al versamento della tassa in questione.
Allo stato attuale, sono soggetti passivi della tassazione automobilistica proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base di quanto risultante al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).
Gli acquirenti di nuovi veicoli devono provvedere al pagamento del bollo auto entro 30 giorni dall’avvenuta immatricolazione, e nel caso di sostituzione della vettura è possibile trasferire la tassa versata dalla vecchia alla nuova vettura, salvo conguagli.
Al momento la legge nazionale riconosce la possibilità di esoneri totali e parziali per i mezzi destinati a disabili, in particolare per quelli adattati alle necessità dei disabili fisici. Per l’accesso a tale esenzione sono disponibili indicazioni precise sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Sono inoltre previste esenzioni totali o parziali per i mezzi ultraventennali e ultratrentennali, sulla base anche di normative Regionali che possono prevedere condizioni differenti di esenzione. Generalmente per i mezzi d’epoca o di interesse storico o collezionistico, se non liberamente circolanti su strada (cosiddetti mezzi da esposizione o da parata) è prevista l’esenzione totale dal bollo; se invece sono anche destinati alla circolazione ordinaria, sono tenuti al versamento della tassa forfettaria di circolazione, nota anche come “bollo ridotto”.
Sempre su base regionale, sono previste anche riduzioni ed esenzioni (temporanee o permanenti, in base alle disposizioni territoriali) per mezzi che abbiano un coefficiente inquinante particolarmente basso, quindi mezzi ad alimentazione totalmente elettrica, ibridi benzina/elettrici, alimentazioni esclusive a GPL o Metano, o ancora ibridi benzina/GPL e benzina/Metano. Vista la varietà di normative al riguardo, si consiglia sempre di affidarsi agli strumenti di calcolo ufficiali.
Sono molteplici i criteri di calcolo dell’imposta. Possiamo riassumerli brevemente:
la potenza del mezzo, espresso in kw, come indicati dalla carta di circolazione;
classe di emissioni inquinanti (ad es. euro 6, euro 5 ecc.);
i coefficienti fissati dalle Regioni di competenza, dove è residente il possessore del mezzo;
l’anzianità del mezzo (come già detto, sono previste riduzioni ed esenzioni per mezzi di interesse storico e collezionistico e per i mezzi d’epoca iscritti ai relativi registri).
Per poter effettuare un calcolo più preciso e, volendo, anche il pagamento online in maniera rapida, l’ACI (Automobil Club Italiano), in qualità di soggetto riscossore convenzionato con la maggior parte delle Regioni italiane, mette a disposizione sul suo sito una guida completa al bollo auto che integra anche uno strumento di calcolo e pagamento online (di facilissimo utilizzo, basta inserire la targa del mezzo per avere il calcolo esatto della somma dovuta), oltre ai link per effettuare calcolo e versamento per le Regioni che hanno scelto di non affidargli il servizio.
Il bollo auto, oltre che dal sito ACI sopra riportato, può essere pagato anche presso gli uffici di Poste Italiane, presso i centri Lottomatica, presso le delegazioni territoriali ACI, presso le agenzie di pratiche automobilistiche, nonché attraverso la quasi totalità dei servizi di Home Banking disponibili in Italia, grazie anche al sistema PagoPA.
Le scadenze del bollo auto differiscono in base alla data di immatricolazione del mezzo e alla Regione di competenza. Qualora per tre anni consecutivi si omettesse il pagamento del bollo relativo ad un veicolo regolarmente registrato al PRA, la legger prevede la radiazione d’ufficio del mezzo, con ritiro delle targhe e della carta di circolazione.